A seguito della dichiarazione di dissesto del Comune è improcedibile il ricorso per l’ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di un credito: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 14 maggio 2021, n. 3204.
Ai sensi dell’art. 248 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”; inoltre, “le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.
La ratio della disposizione di cui all’art. 248 (“Conseguenze della dichiarazione di dissesto”) è quella di paralizzare, sia pure temporaneamente e fino a quando non sia maturato il presupposto di legge (ovvero l’approvazione del rendiconto), iniziative esecutive che, singolarmente intraprese, sono in grado di determinare un’alterazione della par condicio creditorum.
Peraltro, il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto provvedimenti giurisdizionali recanti condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro è equiparabile al giudizio di esecuzione e, pertanto, rientra nell’ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa dell’art. 248 comma 2, del TUEL, atteso che la procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, sent. 26 novembre 2007 n. 6035; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 5 luglio 2018, n. 4458; TAR Sicilia, Catania, sent. 9 luglio 2012, n. 1768; TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 17 maggio 2019, n. 2618).