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Relazione di fine mandato: niente sanzione per il 2021 se non si rispettano i termini

Per il 2021 non sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 4, comma 6 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149: è quanto previsto dall’art. 3 ter della Legge 3 maggio 2021, n 58, di conversione del DL 5 marzo 2021, n. 25, pubblicata sulla G.U. n. 108 del 7 maggio 2021.

Si tratta di una norma che è chiaramente legata all’emergenza epidemiologica ancora in atto e che opererà, salvi nuovi interventi legislativo futuri, solo per l’anno in corso.

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 149/2011, la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal Presidente della provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato; entro 15 giorni tocca al revisore certificare la relazione e, nei tre giorni successivi, relazione e certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco  alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; nei sette giorni successivi dalla certificazione, sia la relazione sia la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

Il mancato rispetto dell’obbligo di redazione e pubblicato comporta, come previsto dal comma 6, comporta in capo al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, anche al responsabile del servizio finanziario del Comune o al Segretario generale, la riduzione della metà delle tre successive mensilità, rispettivamente, dell’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.