La mancata costituzione del fondo “indennità di fine mandato”: il warning della Corte dei conti
La mancata costituzione del fondo “indennità di fine mandato” non consente la reale quantificazione della situazione di disavanzo in cui versa l’Amministrazione che, in assenza del computo del predetto fondo, appare mitigata: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 119/2021/PRSP, depositata lo scorso 10 maggio.
Nel caso specifico l’ente, per giustificare la mancata previsione, ha evidenziato che il punto 5.2 lett. i) dell’All. 4/2 al Decreto Legislativo n.118/2011 definisce come “opportuno” e non obbligatorio l’accantonamento per tale spesa potenziale.
I giudici contabili, però, non hanno ritenuto valida la giustificazione addotta, perché la mancata costituzione non consente l’esatta quantificazione del disavanzo; conseguentemente, hanno raccomandato lo scrupoloso rispetto del sopra richiamato principio contabile e, per il futuro, la corretta rappresentazione di tale accantonamento nel risultato di amministrazione, con conseguente quantificazione dell’impatto dello stesso sulla lett. E del prospetto dimostrativo.