Il ricorso all’anticipazione di tesoreria non può essere continuativo
Come è noto, l’art. 222 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) disciplina l’anticipazione di tesoreria il cui primo comma dispone che: “Il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio”.
L’impiego di tale istituto però, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, con la delib. n. 174/2021/PRSE, depositata in segreteria lo scorso 5 maggio, deve essere finalizzato a fronteggiare soltanto le temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e dei pagamenti. Il ripetuto ricorso all’anticipazione di tesoreria induce a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti e, invece, costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l’Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere.
Si rischia, infatti, di trasformare l’istituto da finanziamento temporaneo ad indebitamento di medio termine in violazione del disposto dell’art. 119 della Costituzione.
Conseguentemente, è fondamentale che, allo scopo di limitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, l’ente deve incrementare dell’ammontare delle entrate certe e ripetitive e/o la riduzione delle spese correnti.