Nomina componenti della commissione per il paesaggio: necessaria la comparazione dei curricula
Per la nomina dei componenti della commissione per il paesaggio, la Giunta comunale non può limitarsi a dare atto che i componenti scelti sono risultati in possesso dei requisiti richiesti dal bando ma è necessario, altresì, che venga compiuta una “comparazione dei curricula delle candidature presentate”, a supporto della motivazione sulla scelta effettuata: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 6 maggio 2021, n. 410.
La necessità di una valutazione comparativa dei profili dei vari candidati e di una adeguata motivazione in ordine alla scelta effettuata è stata ritenuta dalla giurisprudenza amministrativa persino in relazione alla designazione degli organi di vertice dell’Amministrazione, notoriamente effettuata con criteri eminentemente fiduciari basati sull’intuitus personae e attraverso atti di alta amministrazione connotati da amplissima discrezionalità; è stato affermato, al riguardo, che “Se pure, in linea generale, le designazioni degli organi di vertice delle Amministrazioni si configurano come provvedimenti da adottare in base a criteri eminentemente fiduciari, riconducibili nell’ambito degli atti di alta amministrazione, in quanto sono espressione della potestà di indirizzo e di governo delle autorità preposte alle Amministrazioni stesse, si deve osservare nondimeno che il singolo provvedimento di nomina deve esporre le ragioni che hanno condotto alla nomina di uno di essi, comportando una scelta nell’ambito di una categoria di determinati soggetti in possesso di titoli specifici. In altre parole, la motivazione della scelta – sia pure effettuata latamente “intuitu personae” – deve comunque ancorarsi all’esito di un apprezzamento complessivo del candidato, in modo che possa dimostrarsi la ragionevolezza della scelta effettuata che non può logicamente esaurirsi nel mero riscontro da parte dei singoli candidati dei requisiti prescritti dalla legge ma che importa articolate, delicate e talvolta addirittura sfumate valutazioni sulla stessa personalità dei candidati, sulle loro capacità organizzative, sul loro prestigio personale e sul prestigio che eventualmente hanno già conferito precedentemente ricoperti e che astrattamente sono in grado a quello da ricoprire” (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 18 marzo 2019 n. 406;TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. 5 marzo 2012, n. 2223; conf. Consiglio di Stato, sez. V,sent. 15 novembre 2016, n. 4718).
Se la necessità di una penetrante motivazione è stata affermata, in giurisprudenza, per la scelta degli organi di vertice dell’Amministrazione, a fortiori la stessa deve ritenersi imprescindibile allorquando si tratti di nominare gli esperti di una commissione tecnica che s’inserisce, sia pur con criteri d’elevata professionalità e competenza, nell’ambito dell’esercizio delle ordinarie funzioni amministrative attribuite all’ente locale nello specifico settore della tutela del paesaggio.
In sostanza, se persino gli atti di alta amministrazione a valenza fiduciaria non possono essere ritenuti avulsi dal rispetto dell’obbligo di una motivazione, congruente con la natura degli atti medesimi, e se non residua, quindi, più alcuno spazio per i provvedimenti amministrativi cd. a motivo libero (id est, espressione di discrezionalità assoluta), ne consegue che ogni qual volta si tratti d’effettuare una scelta tra più candidati, ognuno dei quali dotato di specifiche competenze ed attitudini a ricoprire l’incarico (come emergenti dai rispettivi curricula) – incarico compreso nell’ambito delle ordinarie attribuzioni dell’ente locale, sia pur di natura settoriale – non può prescindersi, a maggior ragione, da una motivazione, di tipo analitico-comparativo, tendente all’emersione delle ragioni della scelta di uno o più candidati in questione, e dalla quale, in particolare, s’evincano le ragioni per le quali i medesimi siano stati considerati i più adatti a rivestire la medesima carica.
Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto inesistente la motivazione circa la scelta dei soggetti nominati, in violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90, secondo cui la motivazione deve indicare (in modo comprensibile) “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.