L’affidatario ha diritto di accesso ai documenti contrattuali di pertinenza
L’affidatario che ha un contenzioso con il Comune ha diritto all’accesso ai documenti che riguardano la prestazione eseguita e che siano necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici, come previsto dall’art. 22, comma 7, della Legge n. 241: è quanto affermato dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 27 aprile 2021, n. 543.
Come evidenziato dai giudici, il c.d. accesso difensivo è subordinato alla sussistenza di un nesso di necessaria strumentalità tra l’accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici:
- l’interesse all’accesso deve essere corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (c.d. corrispondenza);
- il documento richiesto deve essere collegato, in modo concreto ed attuale, alla situazione legittimante (c.d. collegamento).
È attraverso il nesso di strumentalità che va anche operato il bilanciamento tra l’accesso difensivo e l’interesse alla riservatezza.
Nel caso di specie sottoposto all’attenzione dei giudici, vi era un contenzioso tra il Comune e l’affidatario, con richiesta di risarcimento danni da parte del primo: secondo il TAR, il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l’interesse difensivo risulta effettivamente sussistente proprio in ragione del documentato contenzioso.
La sentenza segnalata ci consente di ricordare la costante giurisprudenza secondo cui l’istanza di accesso agli atti amministrativi deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare dati ed informazioni generiche riguardanti un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, dato che in tale ipotesi l’istanza assume un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 12 gennaio 2016, n. 68); al contempo, devono ritenersi vietate le istanze di accesso aventi carattere esplorativo, dirette ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
Il diritto di accesso deve, inoltre, essere contemperato con il necessario rispetto dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa: l’istanza di accesso non deve essere formulata in modo da richiedere all’Amministrazione lo svolgimento di complesse attività di ricerca e di rielaborazione dei dati acquisiti.