Non giustificabile l’assenza del fondo perdite società partecipate per “scelta prematura”

La mancata previsione del fondo perdite società partecipate non può essere giustificata dalla circostanza che, in ragione di una percentuale di partecipazione estremamente ridotta (nel caso specifico, meno dell’1%), la scelta di accantonare somme sarebbe “prematura”, visto che l’ente verrebbe chiamato a rispondere delle perdite societarie “solo laddove non si trovassero le coperture con interventi diretti della società medesima oltre che nella consistenza del suo patrimonio in generale” e nei limiti della sola quota sottoscritta e versata: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Basilicata, nella delib. n. 31/2021/PRSP, depositata lo scorso 29 aprile.

Secondo i giudici, le valutazioni giustificative del Comune non trovano alcun fondamento nella normativa di riferimento, avendo l’art. 21 del Decreto Legislativo n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) una funzione prudenziale, perché prevede l’obbligo di costituzione di uno specifico fondo nel momento in cui la società in cui l’ente locale detiene quote partecipative presenti un risultato di esercizio negativo.

Tale obbligo consiste nell’accantonamento, nell’anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Gli importi accantonati sono resi disponibili solo qualora l’ente partecipante ripiani in tutto o in parte le perdite di esercizio oppure dismetta la partecipazione ovvero il soggetto partecipato risulti in fase di liquidazione.

La tassatività delle prescrizioni del citato Testo Unico ha una funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, in considerazione del fatto che è garanzia di contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto

partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell’ente partecipante.

 

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