La circostanza che i dati relativi ai debiti e ai crediti in essere fra il Comune e le partecipate siano individuabili nei bilanci societari non esime l’ente dall’ottenere l’asseverazione di detti rapporti: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Basilicata, nella delib. n. 31/2021/PRSP, depositata lo scorso 29 aprile, richiamando un principio già espresso dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 2/2016/QMIG.
I giudici hanno ricordato che, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118/2011, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve contenere:
- l’elenco degli enti e degli organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
- gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.
Tale informativa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione e, in caso di discordanze (per le quali bisogna fornire la motivazione), l’Ente deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.