Tutti i documenti del ciclo di bilancio (sia di rendicontazione che di previsione) devono essere improntati al rispetto del principio di veridicità che impone una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e/o economici generati dalle operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 117/2021/PRSE, depositata lo scorso 4 maggio, stigmatizzando l’operato del Comune in merito alla scarsa attendibilità delle previsioni di entrata.
Ne consegue che la corretta applicazione di detto principio -che richiede anche l’enunciazione degli altri postulati di bilancio dell’attendibilità, della correttezza e della comprensibilità – impone di valutare le singole poste secondo una rigorosa analisi di controllo atta ad evitare sottovalutazioni e/o sopravalutazioni delle stesse.
I giudici hanno richiamato l’attenzione degli organi politici e degli organi tecnici di controllo -responsabile dei servizi finanziari, revisore dei conti, segretario comunale, ognuno per la parte di competenza – sull’importanza della correttezza e congruità delle previsioni di bilancio, da stimarsi in base all’effettiva esigibilità dell’entrata, secondo il principio contabile applicato della competenza cd. “potenziata”, nonché sulla circostanza che il tasso di realizzazione delle entrate (derivante dal rapporto tra le riscossioni in conto competenza e gli accertamenti), ossia la misura della capacità dell’ente di incassare le entrate accertate, è uno dei parametri ritenuti significativi ai fini dell’indagine sulla salute finanziaria di un ente.