Se due operatori economici che operano in ATI presentano due distinte domande, una sottoscritta dalla mandataria ed una dalla mandante, è possibile l’attivazione del soccorso istruttorio per consentire la trasmissione di un’unica domanda di partecipazione sottoscritta da entrambe: è quanto affermato dal TAR Marche, sez. I, nella sent. 5 maggio 2021, n. 387.
Secondo i giudici, il soccorso istruttorio è inibito, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), solo quando le omissioni dichiarative, seppure riferite a documenti diversi dall’offerta tecnica e a quella economica (che non sono invece suscettibili di regolarizzazione postuma), impediscano in radice di ricondurre la dichiarazione ad un determinato soggetto e/o di desumere in maniera inequivoca quale sia il contenuto della dichiarazione.
Premesso che il giudizio circa l’autosufficienza della dichiarazione carente è rimesso in primis al destinatario di quella dichiarazione (ossia, alla stazione appaltante), nel caso specifico, secondo i giudici, non si può dubitare del fatto che le due imprese avessero manifestato, sia pure in maniera formalmente irregolare, la volontà di partecipare alla gara in A.T.I. fra loro.