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Congruità del fondo contenzioso: necessaria la ricognizione dei procedimenti pendenti

 

La valutazione di congruità del fondo contenzioso richiede necessariamente, quale indispensabile presupposto logico, un’integrale ed aggiornata ricognizione dello stato del contenzioso pendente, in assenza della quale l’accantonamento non potrebbe mai considerarsi congruo: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per le Marche, nella delib. n. 84/2021/PRSE, depositata lo scorso 28 aprile.

La quantificazione del suddetto fondo postula un giudizio prognostico che, per quanto connotato da evidenti margini di incertezza ed opinabilità, presenta comunque natura tecnico-discrezionale e, pertanto, non può essere rimesso all’insindacabile arbitrio dell’Ente, ma deve comunque rispondere a criteri di ragionevole prudenza, parametrati in funzione sia di un’oggettiva e motivata commisurazione delle probabilità di soccombenza, sia di un’attendibile stima degli oneri economici potenzialmente necessari a dare ottemperanza ad un eventuale giudicato di condanna.

Secondo i giudici, una superficiale e poco accurata ricognizione dei contenziosi pendenti ed una stima troppo approssimativa degli oneri latenti e dell’eventuale rischio di soccombenza, l’insufficiente o incompleta esplicitazione delle valutazioni e delle motivazioni sottese alla quantificazione e all’attestazione di congruità da parte, lasciano presumere il rischio di un possibile sottodimensionamento dell’importo complessivamente accantonato e, di riflesso, la possibile inattendibilità della parte disponibile del risultato di amministrazione.