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Accesso sempre consentito ai documenti contrattuali di pertinenza

L’affidatario di un servizio ha diritto di accesso ex Legge n. 241/90 ai documenti contrattuali relativi alle proprie prestazioni resi alla P.A., al fine di proporre un’azione giudiziaria finalizzata al pagamento degli interessi a seguito del ritardato pagamento dei corrispettivi: è quanto affermato dal TAR Marche, sez. I, nella sent. 30 aprile 2021, n. 376.

Nel caso specifico, l’operatore economico aveva chiesto l’accesso a 110 documenti ben specificati, unitamente ai relativi bandi di gara, alla propria offerta, al verbale di aggiudicazione e al contratto, non ricevendo riscontro.

Successivamente, in fase di giudizio, la P.A. aveva evidenziato che i pagamenti delle fatture erano stati effettuati e che, comunque, i documenti richiesti dovevano considerarsi già nella disponibilità del richiedente; i giudici, dopo aver evidenziato che il richiedente agiva per il pagamento degli interessi per ritardato pagamento (e non per il mancato pagamento), hanno ricordato che, come espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sent. 18/3/2021, n. 4), “la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso…. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990” (cfr. par. 20.4, lett. b).