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Fondamentale il rispetto dei termini del ciclo del bilancio

Il rispetto dei termini del ciclo di bilancio è elemento necessario, anche se non sufficiente, per la corretta gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente pubblico, dato che la tempestiva attività di programmazione e rendicontazione consente di avere un quadro preciso e affidabile delle risorse disponibili e della loro possibilità di impiego ed è considerato dal legislatore un elemento di virtuosità dell’ente incentivato mediante la disapplicazione, in suo favore, di una serie di limiti di spesa, che, previsti dall’art. 1, comma 905 della Legg n. 145/2018(Legge di bilancio 2019), non si applicano ai Comuni che approvano tempestivamente il bilancio di previsione (entro il 31 dicembre) e il rendiconto della gestione (entro il 30 aprile): è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sardegna, nella delib. n. 29/2021/PRSE, depositata lo scorso 27 aprile.

La rilevanza della tempestiva adozione del rendiconto della gestione è stata sottolineata dall’art. 3, comma 1, lett. l) del DL n. 174/2012 che, con l’introduzione del comma 2-bis nell’art. 227 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), ha esteso alla mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge la procedura ex art. 141, comportante la nomina del commissario ad acta e lo scioglimento del consiglio comunale.

In ordine agli adempimenti connessi all’approvazione del rendiconto, la Corte ha richiamato l’obbligo di verifica, posto a carico dell’organo di revisione, rispetto al corretto adempimento degli obblighi di comunicazioni e pubblicazioni normativamente previsti (ad esempio, trasmissione alla BDAP dei dati contabili e pubblicazione sul sito dei documenti contabili nel rispetto della normativa di riferimento), riassunti al punto 5.6 dei Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali elaborati dai rappresentanti del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili (Cndcec), in stretta collaborazione con il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Corte dei conti.