La percentuale di riscossione dei residui dei Titoli I e III rappresenta un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all’adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell’evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione della modalità di calcolo del FCDE, direttamente collegata alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella delib. n. 147/2021/PRSE, depositata lo scorso 26 aprile.
Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente “congelamento” di risorse da destinare alla copertura del rischio evasione.
I giudici hanno, altresì, richiamato l’attenzione sull’esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie.