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L’affidatario ha diritto all’accesso ai documenti relativi al proprio rapporto contrattuale con la P.A.

È legittima la posizione di colui che richiede l’accesso in merito a documenti ricollegabili al proprio rapporto contrattuale con l’amministrazione e la cui conoscenza è necessaria per la difesa dei propri interessi tramite azione giudiziale: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 23 aprile 2021, n. 857.

Al riguardo, è utile ricordare che il diritto all’accesso si configura come una situazione giuridica strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sent. n. 6/2006): il privato, infatti, può accedere a un documento se titolare di un interesse giuridico rilevante collegato ad esso, che sia diretto, concreto ed attuale, a tenore dell’art. 22 della Legge n. 241/1990.

Il settimo comma della stessa disposizione poi, disciplina il cd. “accesso difensivo”, per cui “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”: infatti, innanzi a tali necessità, l’interesse alla riservatezza recede e si riespande la regola generale dell’ostensibilità degli atti (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 17 marzo 2021, n. 1780).

Da ultimo, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha evidenziato che, in materia di accesso difensivo, non competa né all’amministrazione e neppure al giudice amministrativo “alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione” (sent. n. 6/2021).

Nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto illegittimo il diniego opposto da una P.A. all’istanza di accesso ex Legge n. 241/90 avanzata da una società che era affidataria di un servizio, avente ad oggetto le delibere e degli atti, non in suo possesso, utili per proporre azione giudiziaria per il mancato pagamento delle fatture; l’interesse qualificato dell’operatore economico, secondo i giudici, dalla sussistenza del prospettato inadempimento degli obblighi contrattuali.