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Dimissioni del Presidente del Consiglio in assenza di disciplina locale: i poteri spettano al vice

In caso di dimissioni del presidente del Consiglio comunale, se nulla è stabilito dallo Statuto comunale o dal regolamento per il funzionamento del Consiglio, devono ritenersi fermi i poteri sostitutivi del vice presidente ai fini della convocazione e della presidenza della seduta successiva: è quanto affermato in un parere del Ministero dell’Interno pubblicato lo scorso 20 aprile (link: https://dait.interno.gov.it/pareri/98885).

Su analoghe ipotesi di lacuna della normativa locale già in precedenza il Ministero dell’Interno aveva affermato che è applicabile al Presidente del Consiglio il regime disposto dal legislatore statale per le dimissioni dei consiglieri comunali, che ne prevede l’immediata efficacia e l’irrevocabilità una volta portate a formale conoscenza del destinatario, “restando, comunque fermi i poteri sostitutivi demandati ai supplenti nel caso di assenza del titolare” (parere del 25 gennaio 2017).

Le dimissioni, infatti, essendo personali, non investono la posizione del vice presidente, il quale interviene per la convocazione e la presidenza della successiva seduta, nella quale si procederà alla nomina del nuovo Presidente.