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Ritenute appalti: i locali concessi in uso dal committente possono essere beni strumentali rilevanti

Anche i locali concessi in uso dal committente possono essere rilevanti ai fini dell’applicazione delle ritenute sugli appalti previsti dall’art. 17 bis del Decreto Legislativo n. 241/1997: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 283 del 23 aprile 2021.

Come è noto, ai sensi della norma citata, rubricata «Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera», i committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 ad un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle suddette ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

La norma interessa anche i Comuni per le attività di natura commerciale, mentre rimane esclusa l’attività istituzionale.

Con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina de qua. In particolare, fatto salvo il ricorrere delle cause di esonero previste dal comma5, per quanto attiene l’ambito oggettivo di applicazione della disciplina di cui all’art. 17-bis in parola è necessaria la contemporanea presenza dei seguenti requisiti:

  1. l’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
  2. l’affidamento di cui al punto sub a) deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  3. i contratti di cui al punto sub b) devono essere caratterizzati da:

c1) prevalente utilizzo di manodopera;

c2) prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;

c3) utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Ciò posto, con riguardo all’elemento di cui al punto c3), la citata circolare n.1/E del 2020 (paragrafo 3.2.5), nel ribadire che il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve altresì avvenire “con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”, ha precisato che i predetti beni strumentali “saranno ordinariamente  macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali”. Ne consegue che questa condizione si considera integrata ogni qualvolta l’appaltatore si avvalga legittimamente di attrezzature riconducibili al committente (anche in base di un rapporto di comodato). Al riguardo, si rammenta che, come chiarito nella menzionata circolare, «l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame».

Alla luce di quanto appena precisato, nella recente risposta ad interpello segnalata, l’Agenzia ha ritenuto che, in merito ai servizi di lavanolo, pulizia e sanificazione e ristorazione, oggetti di un contratto di concessione che vedeva, quale committente, un ente pubblico, siano rilevanti, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al citato art. 17 bis del Decreto Legislativo n. 241/1997, i locali concessi in uso dal committente, in quanto costituiscono beni strumentali che consentono ai lavoratori di prestare i servizi oggetto del contratto.