La dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 23 aprile 2021, n. 2637, sulla scia di un pacifico orientamento (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 9 aprile 2018, n. 2141).
L’art. 248, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) esclude qualsivoglia possibilità di pagamento di debiti pregressi, se non per il tramite della procedura rimessa all’organo straordinario di liquidazione; il divieto di azioni esecutive individuali nei confronti del Comune in stato di dissesto va esteso a tutte le azioni aventi il medesimo contenuto, tra le quali il giudizio di ottemperanza rivolto all’esecuzione di una sentenza, o atto equiparato, del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro.
Il giudizio di ottemperanza nei confronti degli enti dissestati è ammissibile solo quando il giudicato da ottemperare necessita di ulteriore attività giurisdizionale a carattere cognitivo (in genere, ai fini della determinazione del quantum da inserire nella massa passiva formata dall’organo straordinario di liquidazione), non anche quando l’importo dovuto dall’amministrazione sia stato definitivamente quantificato e non occorre altra attività che quella del materiale adempimento, che deve avvenire nella sede propria della procedura concorsuale.