L’organo di revisione deve prestare la giusta attenzione nella compilazione degli atti di competenza: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg, di controllo per l’Abruzzo, nella delib. n. 143/2021/PRSE, depositata lo scorso 22 aprile.
Nel caso specifico, il revisore aveva affermato, nella relazione al rendiconto, che non era stato costituito il fondo per l’indennità del Sindaco “per decisione dell’Ente”; successivamente, in fase istruttoria, il Comune aveva, invece, affermato e documentato l’effettivo accantonamento di tale posta contabile all’interno della voce “Altri accantonamenti”.
I giudici contabili, dopo aver sottolineato come l’adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa, hanno richiamato l’attenzione dell’Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni dettate dal legislatore.