La tassazione dei contributi regionali anti-COVID-19 a lavoratori parasubordinati e autonomi
I contributi erogati in via eccezionale dalla Regione a titolo di sostegno, a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ai lavoratori autonomi senza partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati, non sono soggetti a tassazione: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad istanza di interpello n. 273 del 20 aprile 2021.
Ed infatti, l’art. 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19») del DL n. 137/2020 (cd. “decreto Ristori”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 176/2020, ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati invia eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917».
Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di «qualsiasi natura» erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologicaCOVID-19, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con riferimento ai soggetti destinatari del regime fiscale di favore, la norma individua «i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi», ossia tanto i titolari di un reddito di lavoro autonomo professionale (ovvero, coloro che esercitano un’arte e una professione) quanto, più in generale, «i lavoratori autonomi», ovvero i soggetti che svolgono un’attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e, conseguentemente, titolari di reddito di lavoro autonomo, sia esso assimilato o occasionale.
In base a tali considerazioni, pertanto, il contributo regionale in discorso non rileverà fiscalmente nei confronti dei lavoratori autonomi senza partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.
Diversamente, per i lavoratori con contratto di collaborazione e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (quali collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto) e per i lavoratori a progetto privi di partita IVA, non può applicarsi il regime di esenzione previsto dall’art. 10-bis sopra citato: conseguentemente, in sede di erogazione del beneficio economico a tali soggetti si effettuerà la ritenuta a titolo di acconto IRPEF ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 600/1973.