La tempestiva trasmissione dei dati alla BDAP è fondamentale non solo per garantire un efficace controllo dell’andamento della finanza pubblica ma anche per dare attuazione al federalismo fiscale, evitando al contempo le sanzioni previste in materia di impossibilità di assunzioni: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 110/2021/PRSE, depositata lo scorso 20 aprile, sollecitando l’adozione di misure organizzative interne che consentano il rispetto dei tempi di trasmissione.
Come è noto, l’art. 13, comma 1, della Legge n. 196/2009 ha previsto l’obbligo delle PP.AA. alla trasmissione in una banca dati unitaria, istituita presso il MEF, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli inerenti alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della stessa legge.
Il predetto Ministero, con proprio D.M. in data 12 maggio 2016, ha previsto, all’art. 1, lett. e), che gli enti locali trasmettono alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP):
“….a) i bilanci di previsione, compresi gli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3, lettere da a) a h), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 9 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;…
- b) i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall’articolo 11, comma 4, lettere da a) a p), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 10 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;….
- e) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche”.
Il DM in discorso, ai successivi artt. 4 e 5, precisa le modalità ed i tempi della prevista trasmissione, da effettuarsi, per i dati di cui alla citata lett. e), entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio o del rendiconto degli enti locali e dei loro organismi o enti strumentali, nonché entro 30 giorni dall’approvazione del piano per le regioni e i loro organismi ed enti strumentali.
In considerazione di quanto sopra esposto, con riferimento al periodo compreso tra la scadenza del termine per la trasmissione dei dati alla BDAP e l’effettiva trasmissione degli stessi, l’Ente è, dunque, soggetto alle sanzioni previste dall’art. 9, comma 1 quinquies, del DL n. 113/2016 (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160): la predetta disposizione stabilisce che “(…) In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’ articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”.