Appalti di servizi con prestazioni periodiche: non richiedibile il cronoprogramma
È illegittima la clausola del capitolato che richiede, a pena di esclusione, per l’esecuzione di un servizio con prestazioni periodiche già previste nella relazione tecnica, l’inserimento nell’offerta di un “cronoprogramma con le tempistiche di avvio e messa a regime di tutti i servizi richiesti”: è quanto affermato dal TAR Sicilia, Palermo, sez. II, nella sent. 19 aprile 2021, n. 1255, con riferimento ad un servizio di pulizia e servizi accessori ad un ente pubblico.
Ed infatti, detta previsione risulta in contrasto con l’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), secondo cui “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.
Secondo i giudici, “La necessaria produzione, a pena di esclusione, di un cronoprogramma, che debba essere elaborato e allegato da ciascun operatore economico, al fine di indicare “le tempistiche di avvio e messa a regime di tutti i servizi richiesti”, invero, non trova fondamento in alcuna previsione normativa […]; Il cronoprogramma, previsto per i progetti definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici (cfr. art. 23 d.lgs. 60/2016), non ha ragion d’essere per un servizio, le cui prestazioni, dalla data di efficacia del contratto, dovranno essere rese, con la periodicità prevista nella relazione tecnica, formulata nel rispetto delle cadenze minime previste” dal capitolato tecnico–prestazionale.