Aliquota IVA delle prestazioni educative erogate da cooperative sociali a minori con BES
Alle prestazioni erogate dalle cooperative sociali rivolte a bambini e ragazzi con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) e sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) si applica l’aliquota IVA del 5%, prevista dalla parte II-bis della Tabella A allegata al DPR n. 633/1972 (di seguito, Decreto IVA), sia quando rese direttamente ai minori sia quando rivolte ai loro genitori: è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 274 del 20 aprile 2021.
Al riguardo, la Tabella A, Parte II-bis, allegata al Decreto IVA, al n. 1) prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 5% per “le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi“.
L’aliquota IVA ridotta si applica, dunque, sotto il profilo soggettivo, alle prestazioni:
– rese da “cooperative sociali e loro consorzi“;
– nei confronti “degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo“.
Sotto il profilo oggettivo, l’aliquota IVA agevolata trova applicazione, tra l’altro, con riferimento alle:
– “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale (…) nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnati a titolo personale” (n. 20);
– “prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili” (n. 27-ter).
Per quanto concerne le prestazioni socio-sanitarie, l’art. 3-septies del Decreto Legislativo n. 502/1992, definisce tali “tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale“, specificando che esse comprendono:
- a) “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (…)“;
- b) “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute“.
Per quanto di interesse ai nostri fini, si rileva che la Direttiva del 27 dicembre 2012 dell’ allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)individua, nell’ambito dei BES, tra l’altro:
– i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), certificati ai sensi della Legge n. 170/2010, che causano difficoltà nell’esecuzione dei compiti di lettura, scrittura o calcolo (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia);
– la sindrome da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD), che causa una compromissione della sfera personale, sociale e scolastica.
Nel caso specifico oggetto di interpello, la cooperativa svolgeva“…una prestazione sociosanitaria, pensata in prevalenza per una categoria specifica che richiede un supporto non solo riabilitativo ma anche educativo (bambini e ragazzi con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento, con difficoltà scolastiche, o con sindrome da deficit di attenzione e iperattività)”, ossia un’attività caratterizzata da una duplice funzione, educativa e socio-sanitaria. Di conseguenza, la prestazione di servizi descritta dalla cooperativa resa a favore di minori con bisogni educativi speciali BES) rientra nell’ambito applicativo del n.1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al Decreto IVA, che prevede l’applicazione dell’IVA con aliquota del 5%.