Appalti: niente esclusione per l’arrotondamento automatico del foglio di calcolo elettronico
L’arrotondamento del foglio di calcolo elettronico nella quantificazione del valore della quota di partecipazione delle partecipanti ad un raggruppamento è un’ipotesi di errore materiale facilmente riconoscibile e che non può comportare l’esclusione dalla procedura di gara: è quanto evidenziato dal TAR Sicilia, Palermo, sez. I, nella sent. 12 aprile 2021, n. 1155.
Ed infatti, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza, la rettifica di eventuali errori è considerata ammissibile a condizione che si tratti di correzione di errori materiali, necessariamente riconoscibili, in aderenza all’indirizzo espresso dall’art. 56, comma 3, della Direttiva 24/2014/UE e in virtù della previsione di cui all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016).
In particolare la “riconoscibilità” dell’errore deve essere valutata ex ante: ciò significa che deve essere palese sia il fatto che l’offerente è incorso in una svista, sia l’effettiva volontà negoziale che lo stesso ha inteso manifestare; ma sempre a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente.
Inoltre, la correzione non si può sostanziare in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, con conseguente necessità di prevenire possibili controversie sull’effettiva volontà dell’offerente (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 20 marzo 2020, n. 1998 e TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 1° ottobre 2019, n. 1636).
Alla stregua dei superiori principi, i giudici siciliani hanno ritenuto la sussumibilità nella categoria dell’errore materiale, riconoscibile ex ante, dell’indicazione della percentuale di partecipazione della mandante, inserita nel valore di 10,73% in luogo del corretto valore di 10,728%; ed infatti, secondo i giudici
- l’arrotondamento automatico al decimale superiore apportato dal foglio di calcolo elettronico costituisce un’evenienza che, per dati di comune esperienza, è frequentemente ricorrente;
- l’arrotondamento della percentuale è, nel caso in esame, marginale, come conseguentemente marginale è lo scostamento rispetto alla quota di qualificazione posseduta.