Emolumenti fondo risorse decentrate pagati l’anno successivo: si applica la tassazione separata
Opera la tassazione separata per gli emolumenti accessori previsti nel fondo risorse decentrate corrisposti nell’anno successivo a quello di maturazione: è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad istanza di interpello n. 243 del 13 aprile 2021.
Come è noto, in base al principio di cassa, sancito dall’art. 51 del TUIR, disciplinante la determinazione del reddito di lavoro dipendente, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivanti da una rigida applicazione del criterio di cassa, l’art. 17, co. 1, lett.b), del TUIR prevede che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).
Pertanto, qualora ricorra una delle cause giuridiche appena ricordate, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi; mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (cfr. risoluzioni 16 marzo 2004, n. 43/E e 13 dicembre 2017, n.151/E).
Venendo al caso degli emolumenti accessori previsti nel fondo risorse decentrate, si evidenzia che il legislatore ha ricompreso proprio il contratto collettivo tra le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata, nel quale è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti: pertanto, indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell’iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.
In altre parole, il ritardo nella corresponsione è dovuto al sopraggiungere di una causa giuridica che, come precisato, costituisce presupposto per l’applicazione della tassazione separata, senza necessità di un’analisi sulle ragioni che hanno determinato l’erogazione in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di maturazione delle somme.