Anche per i rapporti di credito e debito tra il Comune e l’Unione di Comuni si rende necessaria l’asseverazione, al fine di poterli rappresentare in modo chiaro e preciso nei relativi bilanci: è quanto ha evidenziato la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 57/2021/PRSE dell’8 aprile 2021.
I giudici contabili hanno osservato che l’art. 11, comma 6, lett. j, del D.Lgs. n.118/2011, fonte dell’obbligo di asseverazione, contempla tra i soggetti coinvolti le società controllate e partecipate e gli enti strumentali ma non le Unioni; purtuttavia, l’esigenza di garantire la necessaria corrispondenza tra le poste iscritte a bilancio dell’ente con quelle dell’Unione assume, in ogni caso, una sua autonoma rilevanza: non c’è dubbio, infatti, che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti realizzi anche in questo caso un vulnus agli equilibri di bilancio, o quantomeno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità, dal momento che le poste iscritte non trovano la necessaria conferma, in termini di richiesta oggettività, della loro iscrizione (Corte Costituzionale, sentenza n. 6/2019).