L’asseverazione dei rispettivi crediti e debiti fra i Comuni e gli enti partecipati è necessaria e risponde all’evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell’ambito di una corretta attività di corporate governance: è quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 54/2021/PRSE, 8 aprile 2021.
Come è noto, l’art. 11, comma 6, lett. j, del Decreto Legislativo n. 118/2011 dispone che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell’ente territoriale deve riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, aggiungendo che “la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.
Tale disposizione va letta in relazione all’obbligo per gli enti locali di adottare comuni schemi di bilancio (finanziario ed economico e conto del patrimonio) e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi partecipati/controllati: tale adozione, infatti, costituisce momento essenziale del disegno di armonizzazione dei sistemi contabili, anche al fine di verificare l’effettiva ricaduta delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti proprietari (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delib. n. 4 /SEZAUT/2015/INPRdel 24/02/2015).
L’obbligo informativo, parte della relazione sulla gestione allegata al rendiconto, si innesta, dunque, nel complesso della normativa vigente, così come innovata dal DL n. 174/2012 e dal Decreto Legislativo n. 118/2011, che prevede specifici obblighi di indirizzo, controllo e monitoraggio in capo agli enti territoriali. Gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente territoriale devono, infatti, necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto “gruppo amministrazioni pubbliche” come chiarito dal punto 2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al Decreto legislativo n. 118/2011).
La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde all’evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell’ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l’ente e le sue società partecipate.
L’illustrazione in sede di rendiconto della gestione dell’ente territoriale degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate si inscrive nell’ambito delle operazioni di consolidamento, che costituisce aspetto rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal d.lgs. n. 118/2011 in quanto funzionale all’operazione di elisione dei rapporti infragruppo per la procedura che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie ed è, pertanto, momento non derogabile nell’ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche.