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L’apposizione dei vincoli attenua il rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio

È di fondamentale importanza, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, la corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse nonché la relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari): è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 55/2021/PRSE, pubblicata lo scorso 13 aprile.

L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’art. 195 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. Sez. Aut., delib. n. 31/2015/INPR).

A tal fine, l’art. 180, comma 3, lett. d), del TUEL prescrive che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “gli  eventuali  vincoli  di  destinazione  delle  entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”; allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.

Inoltre, la determinazione  della  giacenza  di cassa vincolata è oggetto, di apposita disciplina nel Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, paragrafo 10.6), che prevede l’adempimento in capo al responsabile dell’ufficio finanziario.