Il principio di rotazione non trova applicazione nel caso di procedure aperte a tutti gli operatori interessati: e quanto affermato dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 2 aprile 2021, n. 439.
Nel caso specifico, la procedura negoziata si era svolta previo esperimento di una richiesta di manifestazione di interesse a partecipare alla gara rivolta a tutti gli operatori economici, con conseguente invito rivolto a quelli che ne avevano fatto richiesta: secondo i giudici, perciò, non era (e non è) configurabile una procedura negoziale ristretta (che costituisce il presupposto di operatività del principio di rotazione) ma una procedura aperta al mercato alla quale non è applicabile tale principio.
Ed infatti, come recentemente affermato dal Consiglio di Stato, “è ormai consolidato l’orientamento che limita l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti alle procedure negoziate (di recente Sez. V, 13ottobre 2020, n. 6168). L’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede, infatti, che le stazioni appaltanti hanno sempre la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Ciò indica che la norma che impone l’applicazione del principio di rotazione prefigura una chiara contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e procedure negoziate (disciplinate dall’art. 36 cit.); in queste ultime, il principio di rotazione funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare. Pertanto, come emerge anche dalle linee-guida dell’ANAC (n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera 1° marzo 2018, n. 206), quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate” (sez. V, 22 febbraio2021, n. 1515).