I contrattisti ex art. 110 ed ex art. 90 del TUEL non godono della stabilizzazione
Non è possibile la stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, prevista dal Decreto Legislativo n. 75/2017, per gli operatori delle PP.AA. che hanno svolto presso il Comune l’attività lavorativa con le tipologie contrattuali ex art. 110 ed ex art. 90 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto chiarito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, nella delib. n. 51/2021/PAR, depositata lo scorso 1°aprile.
Ed infatti, il comma 7 dell’art. 20 del citato decreto, espressamente prevede che “Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
Alla luce del tenore letterale della norma testè riportata, perciò, secondo i giudici, consegue evidentemente come non sia consentita la riconducibilità dei contratti in discorso nel novero di quei rapporti di lavoro interessati dalla procedura di stabilizzazione.