Responsabilità erariale per la mancata trasmissione della determina di affidamento al legale incaricato
Genera danno erariale il comportamento del segretario comunale che, dopo aver adottato la determina di affidamento di incarico ad un legale per la difesa in giudizio dell’ente, non provvede alla relativa trasmissione al professionista, causando la mancata costituzione nel giudizio conclusosi con la condanna dell’ente: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Puglia, nella sent. n. 254/2021, depositata lo scorso 6 aprile.
Nel caso specifico un cittadino aveva chiamato in giudizio il Comune per il risarcimento dei danni causati da una ditta affidataria di lavori commissionati dall’ente stesso; quest’ultimo, proprio a causa della mancata trasmissione al legale incarico della determina di affidamento, era rimasto contumace e non aveva potuto chiamare in garanzia nel giudizio né la ditta esecutrice dei lavori né la compagnia assicurativa di quest’ultima; il giudizio aveva registrato la condanna dell’ente e la conseguente creazione di un debito fuori bilancio.
Secondo i giudici, se pure non poteva pretendersi che il segretario, quale funzionario apicale, si occupasse materialmente e direttamente dell’invio del provvedimento di incarico al professionista legale incarico della difesa dell’ente, tuttavia era un suo precipuo obbligo (ed era lecito attendersi da parte sua) assicurare il buon fine di tale adempimento; in altri termini, rientrava a pieno titolo nelle sue competenze e nelle sue responsabilità adottare ogni prescrizione e cautela necessarie per garantire il corretto esito del procedimento de quo, ad es. accertandosi della sua trasmissione e della conseguente ricezione da parte dell’avvocato designato, contattando quest’ultimo (pure informalmente) anche ai fini della predisposizione del mandato da far sottoscrivere al Sindaco, quale rappresentante legale dell’Ente.
Il corretto comportamento nei sensi indicati, assolutamente esigibile da parte del funzionario designato in quanto funzionale al disimpegno delle ordinarie funzioni gestionali, non implicante il superamento di particolari oneri e difficoltà, sarebbe stato ancora di più imposto dalla natura del superiore ruolo di segretario comunale.
Nel caso specifico, in ogni caso, i giudici hanno esercitato il potere riduttivo, stabilendo un importo inferiore rispetto al debito riconosciuto, tenuto conto che il segretario era in condivisione con altro ente, che nel momento in cui cessava dalla carica non era ancora spirato il termine per la costituzione in giudizio da parte del Comune e che l’ufficio tecnico non si era prodigato per contestare alcunché alla ditta e per l’escussione della garanzia correlata ai lavori.