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Aumento indennità Sindaco nei piccoli comuni: serve il cofinanziamento dell’ente

L’incremento dell’indennità di funzione del Sindaco nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, disposto dall’art. 57 quater, comma 1, del DL n. 124/2019, fino all’85% della misura spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, richiede il cofinanziamento dell’ente accanto al previsto contributo statale: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Liguria, nella delib. n. 53/2021/PAR, depositata lo scorso 2 aprile.

Secondo i giudici, infatti, la norma non quantifica in modo puntuale l’aumento e quest’ultimo non opera ex lege, postulando una scelta decisionale rimessa all’ente: conseguentemente, tale opzione dovrà tenere conto anche del contributo statale che, essendo espressamente qualificato come “a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni” (art. 57-quater, comma 2, del DL n. 124/2019) implica, di per sé, una contribuzione anche a carico degli enti.

Come recentemente osservato, “detta norma, se da un lato valorizza l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell’aumento, dall’altro, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’ente locale, pare supporre necessariamente, da parte dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto” (sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 67/2020/PAR).