La costruzione ex novo di collettori di adduzione dell’impianto fognario gode dell’IVA al 10%, in quanto opere inerenti alle fognature, ossia ad un’opera di urbanizzazione: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 229 del 6 aprile 2021.
Ed infatti, ai sensi del n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, sono soggette all’aliquota IVA del 10% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies della medesima Tabella; tra le opere contemplate nel predetto n. 127-quinquies rientrano anche quelle di urbanizzazione primaria e secondaria (elencate nell’art. 4 della Legge 29 settembre1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della Legge 22 ottobre 1971, n. 685) e, quindi, anche le fognature che rientrano fra le opere di urbanizzazione primaria.
In linea generale, a tale elenco è riconosciuta la funzione di individuare con carattere di tassatività le infrastrutture indispensabili per assicurare alla collettività di un determinato insediamento residenziale le necessarie condizioni di vita sotto il profilo dell’igiene, della viabilità e della sicurezza (Cassazione civile, sezione V,27gennaio 2010, n. 1652).
Si rammenta che possono, altresì, fruire dell’aliquota IVA del 10% gli interventi di “restauro e risanamento conservativo”, di “ristrutturazione edilizia” e di “ristrutturazione urbanistica” effettuati sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; ai lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria si applica, invece, l’aliquota IVA nella misura ordinaria (cfr. risoluzione n. 157/E del 12ottobre2001; risposta ad istanza di interpello n. 29 del 2019).