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Rimborso corrispettivo servizio mensa scolastica non goduto: niente bollo sull’istanza

Non è dovuta l’imposta di bollo sull’istanza presentata al Comune per il servizio di mensa scolastica non goduto a causa della sospensione dell’attività didattica causa COVID-19: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad istanza di interpello n. 227 del 2 aprile 2021.

Ed infatti, dinanzi all’istanza di rimborso il Comune effettua una valutazione e provvede ad emettere, in regime di imponibilità IVA ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, un mandato di pagamento recante l’accreditamento dell’importo dovuto; di conseguenza, per il principio di alternatività tra IVA ed imposta di bollo, sancito dall’art. 6 della tabella annessa al DPR n. 642/1972, il mandato di pagamento del rimborso del corrispettivo del servizio mensa non è soggetto all’imposta di bollo.

In considerazione di ciò, secondo l’Agenzia, anche l’istanza per il rimborso non è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell’art. 14 della citata tabella che espressamente prevede l’esenzione dall’imposta per «Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall’Imposta di bollo».