Il principio di rotazione non opera nelle procedure ordinarie
Il principio di rotazione, previsto dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), non opera nel caso di procedure ordinarie, dovendosi applicare nei casi in cui si proceda mediante affidamento diretto (non preceduto da una fase selettiva) ovvero, nelle ipotesi di procedura negoziata, allorché l’amministrazione operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare: è quanto ribadito dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 26 marzo 2021, n. 389, confermando quanto già affermato in numerose occasioni dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 9 dicembre 2020, n. 13184).
Sul punto di recente il Consiglio di Stato ha riassunto l’operatività di detto principio affermando che “come emerge anche dalle linee-guida dell’ANAC (n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera1° marzo 2018, n. 206), quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate” (sez. V, sent. 22 febbraio 2021, n. 1515).
Alla luce di tali premesse, al fine di poter affermare l’applicazione del principio in discorso, è fondamentale l’individuazione dell’esatta natura della procedura di selezione del contraente: se preceduta dall’individuazione discrezionale dei soggetti partecipanti, essa va qualificata come procedura negoziata in senso stretto e soggiace al principio di rotazione (suscettibile peraltro di deroga espressamente motivata allorché l’equilibrio concorrenziale possa ragionevolmente recedere innanzi alle particolari caratteristiche del mercato di riferimento, all’esiguità del numero di operatori economici interessati e alla natura dell’affidamento); se invece la gara risulta preceduta da un avviso aperto a tutti gli operatori, si è fuori dalle procedure negoziate e non deve applicarsi il principio di rotazione” e non opera, quindi, alcun meccanismo preclusivo, capace di impedire al gestore uscente l’accesso alla procedura, con la conseguenza che, in tale diversa situazione, la partecipazione di quest’ultimo non costituisce deroga al suddetto principio e neppure richiede alcuna esplicita motivazione da parte dell’amministrazione.