Le somme liquidate dal giudice a favore del dipendente quale risarcimento per illegittimo licenziamento rappresentano un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente in base al principio di onnicomprensività e, conseguentemente, il datore di lavoro è tenuto ad operare le ritenute d’acconto IRPEF ex art. 24 del DPR n. 600/1973: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 222 del 29 marzo 2021.
Come è noto, il principio dell’onnicomprensività è previsto dall’art. 51, comma 1, del TUIR (DPR n. 917/1986), secondo cui tutte “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente”.
Nell’occasione gli esperti dell’Agenzia hanno anche ricordato che tali somme sono oggetto di tassazione separata, alla luce di quanto previsto dall’art. 17 del TUIR, secondo cui l’imposta si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’art. 50, percepiti per effetto di sentenze e riferibili ad anni precedenti.
La natura risarcitoria della somma liquidata in favore del ricorrente non osta all’applicazione delle ritenute a titolo di IRPEF: infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR,“I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.
L’Amministrazione finanziaria, con risoluzione 24 maggio 2002, n. 155/E, ha precisato che in tema di risarcimento danni o indennizzi percepiti da un soggetto, è principio generale quello per cui laddove l’indennizzo vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione (cd. lucro cessante).
Viceversa, laddove il risarcimento erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (c.d. danno emergente) ed abbia la precipua funzione dire integrazione patrimoniale, tale somma non sarà assoggettata a tassazione: infatti, in quest’ultimo caso assume rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.