Se il disciplinare di gara prevede il pagamento del contributo ANAC entro un termine perentorio a pena di esclusione, è corretto l’operato della commissione di gara che, constatata la tardività del pagamento a seguito di soccorso istruttorio, commina l’esclusione del concorrente: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 30 marzo 2021, n. 713.
Secondo i giudici, poiché l’amministrazione aveva previsto, nella legge di gara, l’obbligo di versare il contributo all’ANAC associandogli un termine espressamente qualificato come “perentorio”, non è censurabile l’operato della commissione di gara che, una volta riscontrato – all’esito del soccorso istruttorio – che la criticità ascritta al concorrente non si sostanziava in una mera carenza di produzione documentale quanto piuttosto nell’inosservanza di un termine perentorio per l’adempimento de quo – ha ritenuto non adempiuta la prescrizione di gara. Quanto alle conseguenze di tale inadempimento, visto che era stato espressamente previsto un termine perentorio, cioè a pena di decadenza, per il citato adempimento, ragionevolmente non può esserci altra possibilità diversa dall’esclusione dalla gara per l’operatore che non vi ha diligentemente ottemperato.
A tale conclusione, sempre ad avviso del Collegio, non osta il fatto che il bando di gara non abbia previsto specifiche formule sacramentali in riferimento a tale adempimento, atteso che un’interpretazione che porti a ritenere ammissibile alla gara l’odierna ricorrente, pur a fronte della criticità riscontrata, finirebbe per neutralizzare una specifica prescrizione del bando, ledendo peraltro la par condicio dei concorrenti.
Ne consegue che, anche a considerare i più recenti orientamenti giurisprudenziali per i quali non è precluso all’amministrazione di prevedere un’espressa comminatoria di esclusione dalla gara il mancato versamento del contributo all’ANAC (ex plurimis, TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 15 settembre 2020, n. 543), sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per ritenere sanzionata a pena di esclusione la previsione del versamento del contributo all’ANAC e, conseguenzialmente, sia stato correttamente esercitato il potere da parte dell’amministrazione.