È opportuno che il Comune adotti un regolamento sulle spese di rappresentanza ex art. 7 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo Abruzzo, nella delib. n. 104/2021PRSE, depositata lo scorso 24 marzo.
Secondo i giudici contabili, infatti, tali spese, non essendo direttamente collegate all’ordinaria attività gestionale dell’ente locale, potrebbero sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino: l’adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all’osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa – contabile in linea con le norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell’Ente, garantendo, l’efficacia dell’attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa.
Nel caso specifico, inoltre, i giudici hanno stigmatizzato il comportamento del Comune che non aveva provveduto alla trasmissione dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio, così come stabilito dall’art. 16, comma 26, del DL n. 138/2011.