Tassazione separata per gli emolumenti legati ad obiettivi
Gli emolumenti riferibili ad anni precedenti e corrisposti ai dipendenti per il raggiungimento di obiettivi previsti da contratti collettivi, leggi e regolamenti sono da assoggettare a tassazione separata: è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con riposta ad istanza di interpello n. 223 del 29 marzo 2021.
Come è noto, in base al principio di cassa, sancito dall’art. 51 del TUIR (DPR n. 917/1986), disciplinante la determinazione del reddito di lavoro dipendente, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi. Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivanti da una rigida applicazione del criterio di cassa, l’art. 17,comma 1, lettera b), del TUIR prevede che sono soggetti al regime di tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).
Affinché possa trovare applicazione la predetta modalità di tassazione è necessario, in primis, che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti oppure sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.
In particolare, tale situazione si riscontra proprio nell’ipotesi degli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti in un anno successivo rispetto a quello cui gli obiettivi sono raggiunti: la stessa natura degli emolumenti in questione comporta che l’erogazione non possa avvenire nell’annodi riferimento, visto che la valutazione dei risultati può essere effettuata solo dopo la fine dell’anno.
È stato evidenziato, infine, che il legislatore ha ricompreso tra le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata il contratto collettivo, nel quale è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti: sulla base di quanto illustrato, pertanto, indipendentemente dalla complessità dell’iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.