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Immobile confiscato alla criminalità organizzata: rientra nel patrimonio indisponibile del Comune

L’immobile confiscato alla criminalità organizzata appartiene al patrimonio indisponibile del Comune: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 10 marzo 2021, n. 1591.

Ed infatti, come affermato in passato dalla Corte di Cassazione, “In tema di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. n. 575 del 1965, per effetto del provvedimento ablatorio definitivo, che determina la devoluzione dei detti beni allo Stato, sorge un vincolo di destinazione a finalità pubblicistiche assimilabile a quello che insiste sui beni demaniali (e sui beni compresi nel patrimonio indisponibile), evocato dal richiamo che l’art. 2 decies l. cit. opera al regime giuridico di cui all’art. 823 c.c.” (sez. lavoro, sent. 11 giugno 2018, n. 15085).

L’appartenenza del bene al patrimonio indisponibile determina la giurisdizione del giudice amministrativo sulle questioni riguardanti il suo utilizzo (tra le tante, TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. n. 3569/2019).