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L’importanza del tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio

La tempestività dell’adozione della delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio è fondamentale per gli equilibri di bilancio del Comune: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 22/2021/PRSP, depositata lo scorso 24 marzo.

Detta delibera, infatti, non adempie solo alla funzione di riconoscere la legittimità di una obbligazione e, nei casi di cui alla lett. e) dell’art. 194 TUEL, di valutare l’utilità, ma anche ad una funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio che si esplica attraverso il reperimento delle risorse necessarie a finanziare il debito, prevenendo l’addebito di ulteriori oneri per effetto di eventuale contenzioso.

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è volto a riportare all’interno del sistema contabile, in forza di norme di stretta interpretazione, un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali e corrette procedure di programmazione finanziaria e gestione delle spese, secondo quanto da ultimo osservato dalle Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte (cfr. sent. n. 37/2020/EL).

In linea con tale principio, circa l’indefettibilità della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio quale presupposto di un legittimo pagamento, devono considerarsi le conclusioni cui è pervenuta la Sezione delle Autonomie, secondo cui:

  • ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portato tempestivamente al Consiglio dell’Ente per l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1 del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193 comma 3 e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico”(cfr. delib. n. 21/SEZAUT/2018/QMIG, punto 1 del principio di diritto);
  • Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento”(cfr. delib. n. 27/SEZAUT/2019/QMIG).