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Le sentenze di rigetto sono soggette all’imposta di registro

Le sentenze di rigetto sono soggette all’imposta di registro: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 211 del 25 marzo 2021.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 (TUR), sono soggetti all’imposta di registro “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere (…) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”.

L’art. 8 della Tariffa allegata al TUR elenca tassativamente gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso e indica, per ciascuna fattispecie, la misura dell’imposta da assolvere.

Con la Risoluzione n. 310106 del 3 giugno 1991 è stato specificato che il suddetto art. 8 disciplina la tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civile che definiscono, anche parzialmente, il giudizio ed attiene soltanto a quegli atti che abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti.

La Risoluzione n. 255/E del 14 Settembre 2007 ha, inoltre, chiarito che non tutti i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso, ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio, a conclusione di una “controversia” che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere (cfr.Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e la Circolare del 9/5/2001,n. 45, dell’Agenzia delle Entrate); pertanto, l’obbligo di registrazione sussiste tutte le volte in cui il giudice si pronuncia in merito a questioni di diritto sostanziale portate alla sua conoscenza da attore, convenuto e terzi interventori.

Con riferimento ai provvedimenti di rigetto occorre osservare che gli stessi configurano pronunce di merito in quanto il giudice, rigettando la pretesa fatta valere in giudizio, dispone in ordine alle questioni di diritto sostanziale: conseguentemente, sono da assoggettare ad imposta di registro in base al principio fissato da citato art. 37 del TUR.

Una distinzione importante riguarda la decisione di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo: se detto rigetto è di natura processuale, nessuna registrazione è dovuta; viceversa, se il rigetto è sul merito, il relativo provvedimento dovrà essere registrato in termine fisso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 del TUR e 8 della Tariffa allegata al TUR.