Le valutazioni propedeutiche alla quantificazione del fondo rischi contenzioso coinvolgono necessariamente il responsabile del settore legale del Comune, i responsabili dei settori competenti per materia e i professionisti legali che assistono l’Ente nei giudizi: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 22/2021/PRSP, depositata lo scorso 24 marzo.
Detta collaborazione deve basarsi su una accurata analisi di tutto il contenzioso pendente, accompagnata da una verifica della percentuale di rischio per l’Ente per ogni giudizio.
Nel caso specifico i giudici contabili hanno stigmatizzato l’operato del Comune che, nel riscontrare le richieste della Corte, non ha chiarito le metodologie seguite ai fini della determinazione del fondo in parola, con particolare riguardo ai criteri seguiti per la valutazione del rischio di soccombenza sulle procedure giudiziarie in corso, avuto riguardo a quanto previsto dall’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (cfr. punto 5.2. lettera h) che prevede, tra l’altro, la costituzione del Fondo in parola per far fronte ad oneri derivanti da sentenza quando, a seguito di contenzioso, il comune abbia una “significativa probabilità di soccombere” e quando, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al “pagamento di spese”; pur distinguendo le passività da accantonare tra “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, non ha chiarito come detti criteri erano stati applicati in relazioni alle singole controversie in essere, anche solo raggruppate per categorie omogenee.