L’art. 11, comma 6, lettera j), del Decreto Legislativo n. 118/2011 stabilisce che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustri gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, specificando che apposita “informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.
La nota informativa in discorso deve essere asseverata dagli organi di revisione sia del Comune che della società partecipata, secondo quanto chiarito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG.
Come evidenziato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 22/2021/PRSP, depositata lo scorso 24 marzo, la mancanza di tale informativa asseverata determina la sostanziale inattuazione, da parte dell’Amministrazione, degli obblighi di verifica e riconciliazione delle posizioni di debito/credito con i propri organismi partecipati, “codificata”, per la prima volta, dal DL n. 95/2012; detto obbligo risponde ad una prassi di buona amministrazione e al principio di veridicità dei bilanci dell’ente locale e della partecipata (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 239/2012), ponendosi a presidio della stessa attendibilità delle scritture contabili ai fini di una corretta programmazione delle entrate e della spesa pubblica.
Il risultato di amministrazione del socio pubblico, infatti, si compone tra l’altro di residui attivi e passivi e parte di questi interessano i rapporti tra socio pubblico e società dallo stesso partecipate, per i quali occorre procedere a periodiche attività di allineamento contabile, potendosi, altrimenti, formare partite finanziarie incerte, idonee a menomare i richiamati principi di attendibilità e veridicità e, in ultima analisi, gli equilibri stessi del bilancio pubblico.
La nota informativa, nell’evidenziare i rapporti creditori tra l’ente e gli organismi partecipati, assume un’importanza fondamentale al fine di ricostruire la reale situazione finanziaria del Comune sì da raggiungere la certezza dei rapporti finanziari tra l’ente pubblico e la partecipata in modo da evitare il crearsi di situazioni debitorie latenti che possano dar luogo alla formazione di debiti fuori bilancio e a potenziali rischi sugli equilibri finanziari dell’ente locale.