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La verifica dell’anomalia dell’offerta spetta al RUP

Spetta al RUP, e non alla commissione di gara, la verifica dell’anomalia dell’offerta: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 18 marzo 2021, n. 2315, ribadendo un orientamento noto e consolidato (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 5 giugno 2020, n. 3602).

Ed infatti, le competenze della commissione si esauriscono con la “valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico” ex art. 77 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), rimanendo al RUP ogni valutazione anche in ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, quest’ultimo possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante o invece concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice anche per la fase de qua.

In questo senso le Linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, prevedono che – nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (come nella gara di cui è causa) – la verifica “è svolta dal Rup con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice nominata ex art. 77 del Codice” (punto 5.3).

Inoltre, secondo il Consiglio, ove il RUP riconosca i propri limiti su una questione prettamente tecnica dell’offerta e ritenga di non essere in grado di pervenire con certezza alla conclusione corretta e dunque necessario chiedere l’ausilio di un tecnico esterno, ben può optare per affidare un incarico esterno consulenziale in luogo di avvalersi esclusivamente della Commissione o comunque di interni.