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Debiti fuori bilancio: sbagliato il riconoscimento tardivo e massivo

Non è in linea con i principi di sana e corretta gestione finanziaria il comportamento del Comune che provvede al riconoscimento tardivo e massivo dei debiti fuori bilancio: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, nella delib. n. 45/2021/PRSE, depositata lo scorso 23 marzo.

Nel caso specifico i giudici hanno stigmatizzato la scelta dell’ente di riconoscere, con una prima delibera del 2017, ben 212 debiti fuori bilancio relativi al periodo 2001-2016 e con una seconda delibera del 2018 altre 17 posizioni relative al biennio 2015-2017.

Il ritardo nel riconoscimento, con rinvio a esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente (cfr. Sezione delle Autonomie, delib. n. 21/2018/QMIG e delib. n. 21/2019/QMIG; Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, n. 37/2020/EL; in termini, sez. reg. contr. per il Lazio, delib. n. 14/2021/PAR). Ed infatti, come affermato recentemente, «i principi di sana e corretta gestione finanziaria impongono di effettuare il tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio in modo da non pregiudicare l’attendibilità delle risultanze di gestione e l’equilibrio economico-finanziario complessivo dell’ente. Infatti, nel regolamentare il procedimento di riconoscimento, l’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 prevede, tra l’altro, che tale adempimento debba trovare attuazione almeno in occasione dell’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio (art. 193 comma 2 TUEL), nonché nelle altre cadenze periodiche stabilite dal regolamento di contabilità. In questa prospettiva, il riferimento, ad opera dell’art. 194 co. 1 del TUEL ad adempimenti periodici e temporalmente cadenzati testimonia come una corretta applicazione dell’istituto, in presenza dei presupposti di legge, debba consentire di far emergere eventuali passività insorte nel corso dell’esercizio, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza e pareggio di bilancio, nonché di adottare le misure necessarie al ripristino dell’equilibrio della gestione finanziaria. Inoltre, la tempestività della segnalazione dell’insorgenza di tali debiti e del loro riconoscimento consente di evitare l’insorgere di ulteriori passività a carico dell’ente, quali, ad esempio, eventuali interessi o spese di giustizia (Sezione regionale controllo Veneto, n. 130/2019/PRSE)» (sez. reg. contr. per la Puglia, delib. n. 5/2021/PRSE).

In tale prospettiva, privo di valenza giustificatrice appare la parziale giustificazione del Comune ce ha evidenziato come, nonostante il tardivo riconoscimento e pagamento dei debiti in questione, i creditori non abbiano richiesto somme aggiuntive: secondo i giudici “si tratta di circostanza che solo in via puramente casuale ha impedito che il bilancio comunale fosse gravato da ulteriori oneri”.

Sul piano generale, occorre sottolineare che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce un indice della difficoltà di programmare e governare correttamente i procedimenti di spesa nell’osservanza delle norme del TUEL e del d.lgs. n. 118/2011.