La natura dell’accantonamento in caso di perdita di una partecipata
Come è noto, l’art. 21 del TUSP (Teso Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Decreto Legislativo n. 175/2016) dispone che, nel caso in cui una partecipata presenta un risultato di esercizio negativo, il Comune partecipante accantona nell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
Come evidenziato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, nella delib. n. 42/2021/PRSE, depositata lo scorso 17 marzo, il legislatore ha determinato una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati (in tal senso cfr. anche sez. reg. di controllo Liguria, delib. n. 24/2017/PAR esez. reg. di controllo per il Piemonte, delib. n. 63/2020/SRCPIE/PRSE).
L’accantonamento in discorso risponde all’esigenza di consentire “una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell’ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi” (sez. reg. di controllo per la Liguria, delib. n. 24/2017/PAR).