È dovuta l’IVA sulle somme derivanti da un accordo transattivo aventi titolo di corrispettivo verso la controparte: è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad istanza di interpello n. 179 del 16 marzo 2021, richiamando l’art. 3, comma 1, del DPR n. 633/1972, secondo cui “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
Ai sensi dell’art. 1965 del codice civile, “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”.
Secondo gli esperti dell’Agenzia risulta necessario individuare la “funzione economica” delle somme dedotte nel contratto di transazione: queste ultime saranno rilevanti IVA se corrisposte a fronte di obblighi di fare, non fare o permettere a carico della controparte, ossia quando il pagamento è funzionale al sinallagma contrattuale (in tal senso, cfr. Corte di Cassazione, sent. 1° ottobre 2018, n. 23668, secondo cui sussiste il rapporto sinallagmatico tra l’assunzione di un obbligo di non fare e l’erogazione di un corrispettivo a fronte dell’assunzione di un tale obbligo).