Il malfunzionamento della piattaforma telematica, che inizia in pendenza del termine di presentazione delle offerte e si conclude dopo la scadenza di quest’ultimo, non può comportare l’esclusione del concorrente che, in modo incolpevole, non è riuscito a trasmettere la propria offerta: è quanto affermato dal TAR Marche, Ancona, sez. I, nella sent. 12 marzo 2021, n. 206, in conformità con l’orientamento consolidato secondo cui nelle gare telematiche, se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 29 luglio 2020, n. 4811; sent. 7 gennaio 2020 n. 86; TAR Marche, sez. I, sent. 9 novembre 2020, n. 646).
Nel caso specifico il sito era rimasto in fase di manutenzione per le 52 ore precedenti il termine di presentazione delle offerte, rendendo impossibile il caricamento dei documenti; conseguentemente, secondo i giudici, non si poteva ipotizzare l’onere dell’offerente di presentare l’offerta 52 ore prima della scadenza per evitare il malfunzionamento (dato che tale scadenza è liberamente fissata dall’amministrazione aggiudicatrice) e, perciò, spettava alla stazione appaltante intervenire per la proroga del termine per la presentazione di offerte e non, come avvenuto, procedere all’esclusione del concorrente.