Ricordiamo che, come previsto dal DM 7 settembre 2020 (dodicesimo decreto correttivo dell’armonizzazione contabile), con il rendiconto 2020 scatta l’obbligo per gli enti in disavanzo di rappresentazione, all’interno della relazione sulla gestione, delle diverse componenti del disavanzo stesso (cfr. il nuovo testo del paragrafo 9.11.7 dell’All. 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011).
Possono individuarsi fino a sette componenti rilevanti:
- il disavanzo di amministrazione ex art. 188 del TUEL, con ripiano nell’esercizio in corso o negli esercizi successivi entro i termini della consiliatura;
- il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui;
- il c.d. disavanzo tecnico (art. 13, comma 3, del Decreto Legislativo n. 118/2011), che si determina a seguito delle dinamiche di reimputazione dei residui attivi e passivi in sede di passaggio alla contabilità armonizzata;
- il disavanzo conseguente allo stralcio dei crediti iscritti a bilancio per importi residui unitari fino a mille euro, da ripianare entro un massimo di 5 annualità;
- il disavanzo da peggioramento del risultato di amministrazione a seguito della sent. n. 4/2019 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità delle disposizioni che consentivano di utilizzare, ai fini dell’accantonamento a FCDE, la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di anticipazione di liquidità (il ripiano, in questo caso, avviene con quote costanti per un periodo corrispondente agli anni di rimborso dell’anticipazione, ex art. 39-ter, comma 2, del DL n. 162/2019);
- il disavanzo determinato dal mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo, ripianabile in tre quote annuali costanti, secondo quanto stabilito dal comma 876 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019;
- il disavanzo degli enti che hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, da ripianare in un periodo compreso fra i quattro e i venti anni.
A partire dal 2021, si potrà aggiungere un’ottava tipologia di disavanzo da rappresentare, ossia il disavanzo derivante dall’adozione del metodo ordinario di calcolo del FCDE in sede di rendiconto.